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POLIZZE PER RSA ED OSPEDALI

Ci occupiamo di selezionare coperture assicurative riguardanti il settore della Responsabilità Civile delle Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali, Ospedali, Case di Cura e Poliambulatori selezionando costantemente i migliori prodotti assicurativi presenti nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale

Seguendo un’attenta analisi delle reali necessità del settore, operiamo nella sottoscrizione di coperture assicurative per aziende sanitarie pubbliche e private ed in particolare:

  • Asl e ospedali pubblici;
  • Strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il SSN;
  • Strutture residenziali pubbliche e private;
  • Strutture ambulatoriali pubbliche e private;
  • Studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici;

E ancora di più nello specifico:

  • strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (R.S.A.);
  • strutture di assistenza sociale residenziale (R.A.);
  • strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani;
  • strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti.

Sviluppiamo soluzioni ad hoc per coprire e tutelare la struttura da richieste di risarcimenti ricevute per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o in vigenza della polizza o nei dieci anni antecedenti la data di decorrenza della stessa.

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APPROFONDIMENTI

Anche per le strutture sanitarie la legge Gelli-Bianco prevede nell’articolo 10, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l’obbligo di assicurazione a copertura sia della responsabilità civile contrattuale che della responsabilità extracontrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera (cd. R.C.T. ed R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.

Legge Gelli-Bianco

Le strutture possono optare anche per un’analoga misura come l’autoassicurazione: tuttavia sarà necessario creare un apposito fondo ed essere in grado di gestire le richieste di risarcimento con propri legali, accantonare le somme “a riserva” per l’eventuale soccombenza in giudizio… calcolando inoltre le tempistiche entro cui si possa denunciare il danno.
Si potrebbe pensare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento malasanità ossia al risarcimento del danno da responsabilità medica cominci a decorrere dal giorno in cui la condotta erronea cagiona il danno al paziente o da quando il danno iatrogeno si manifesta.

In realtà, come da orientamento costante della giurisprudenza, la decorrenza parte da quando viene percepito dal paziente il “danno ingiusto” ossia dal momento in cui "…la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso della ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo".
Il singolo professionista sanitario ha l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui svolga l'attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un’obbligazione di natura contrattuale con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.

Si conviene pertanto che, essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico che svolge l’attività di libero professionista all’interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale. Questo perché la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.