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POLIZZE PER L'EDILIZIA

I nostri consulenti ti supporteranno nell'analisi e nella scelta di polizze relative al settore edilizio

Dietro agli obblighi normativi in edilizia c’è una precisa ratio: il legislatore ha ritenuto giusto imporre agli esecutori di un’opera la stipula di alcune polizze assicurative con lo scopo preciso di salvaguardare specifici aspetti di sicurezza e risarcimento danni. I nostri consulenti ti supporteranno nell'analisi di polizze relative a:

  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
  • Responsabilità Civile verso Terzi per la Committenza;
  • Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO);
  • Fidejussioni provvisorie;
  • Fidejussioni definitive;
  • Fidejussioni per svincolo;
  • Ritenute di garanzia circa lo stato di avanzamento dei lavori;
  • Polizze C.A.R. (Contractors All Risks);
  • Decennale postuma.
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Polizza RCT/RCO: che cos'è?

La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) è un contratto assicurativo che copre l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, come civilmente responsabile al sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi.

Di quali polizze ha bisogno un'impresa edile?

  • Polizza RCT;
  • Polizza RCO;
  • Fideiussioni/cauzioni;
  • Polizza C.A.R.;
  • Polizza Postuma Decennale.

Quadro normativo di riferimento ed obblighi di legge

Prima di entrare in merito agli istituti giuridici, ossia le varie coperture assicurative, è doveroso comprendere la particolare sensibilità con la quale il legislatore ha predisposto un quadro normativo vincolante. Sinteticamente, possiamo affermare che il legislatore ha ritenuto opportuno obbligare gli esecutori di un'opera a stipulare alcune polizze assicurative, al fine di salvaguardare specifici aspetti di sicurezza e risarcimento danni. La normativa generale di riferimento è disciplinata all'interno del Libro Quarto del codice Civile (Delle obbligazioni - R.D. 16 marzo 1942, n. 262).

Ovviamente, considerata la specificità del settore di riferimento, il legislatore ha intenzionalmente articolato la disciplina, emanando una serie di atti finalizzati a colmare il vuoto normativo che di anno in anno si scopriva a seguito di particolari eventi.
I principali riferimenti normativi sono la legge 210/2004, il Decreto Legislativo 163/2006 (Codice degli appalti), il D.P.R. 207/2010 (Regolamento Appalti). La normativa nazionale è ulteriormente disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE, ossia una fonte di rango superiore rispetto alla legislazione interna degli stati.

Sinteticamente, dal quadro normativo di riferimento, emerge l'obbligatorietà di assicurazioni edili discriminate dalla natura del committente, ossia una netta distinzione tra opere pubbliche ed opere private. Per quanto concerne la normativa degli appalti pubblici, sono obbligatorie le coperture assicurative di settore, che possono essere riassunte in: fideiussione provvisoria, fideiussione definitiva, fideiussione per svincolo, ritenute di garanzia circa lo stato di avanzamento dei lavori, assicurazione responsabilità civile contro terzi e collaboratori dell'impresa (comunemente definite con gli acronimi RCT ed RCO) e la polizza C.A.R. (Contractors All Risks). Le sopracitate garanzie di tutela non sono rese obbligatorie per i committenti privati, cui è garantita la discrezionalità di scelta. Tuttavia, sempre per i committenti privati, la Legge 210/2004 rende obbligatorie la fideiussione a garanzia degli acconti versati all'impresa esecutrice e la polizza postuma decennale (ossia l'assicurazione di fine costruzione).

Fideiussioni vs Cauzioni

La garanzia richiesta dalla stazione appaltante in caso di inadempimento di obbligazione della prestazione dedotta nel contratto di appalto può essere realizzata mediante due istituti giuridici, ossia la cauzione o la fideiussione.
La cauzione consiste nel versamento anticipato di danaro o titoli del Debito Pubblico (garantiti dallo Stato) a favore dell'Ente appaltante. A fronte di eventuali inadempimenti, l'Ente appaltante potrà trattenere la liquidità versata in anticipo.
Diversamente dalla cauzione, che risulta costituita da una somma reale, la fideiussione, che può essere costituita da una polizza assicurativa ha invece natura obbligatoria. Difatti, al verificarsi dell'evento dedotto nella polizza o nel rapporto di garanzia, l'istituto assicurativo al versamento dell'importo, sino al massimale previsto dal massimale di fideiussione.

Principali tipologie di fideiussione

  • Provvisoria: prevista nella maggior parte degli appalti pubblici per l’assegnazione di lavori, forniture o servizi, con lo scopo di garantire la serietà dell’offerta presentata dal concorrente e, in caso di aggiudicazione, l’impegno dell’impresa aggiudicataria di firmare il conseguente contratto definitivo, osservando tutti gli obblighi che ne derivano, fra i quali la presentazione della polizza definitiva.
  • Definitiva: d’importo generalmente pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo gli incrementi dovuti al ribasso offerto negli appalti di lavori. Deve essere presentata dall’aggiudicatario dell’appalto a garanzia di tutte le obbligazioni ed oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto con il quale viene assegnata la commessa.

Polizza RCT

Sta ad indicare la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi. Questa polizza è finalizzata al fine di salvaguardare l'incolumità economica dell'impresa, a fronte di azioni risarcitorie di terzi, come conseguenza diretti di incidenti attribuibili all'attività d'impresa stessa.

La polizza viene costituita ed opera in riferimento alla natura giuridica da difendere, che assurge ad elemento discriminante della tutela risarcitoria. Ci preme sottolineare, per quanto concerne gli attori coinvolti, che le assicurazioni devono tutelare anche i terzi che partecipano all'attività produttiva, che svolgono la loro attività, non in qualità di dipendenti della ditta appaltante. A titolo esemplificativo, tra i principali attori coinvolti si annoverano le imprese subappaltatrici, i fornitori, i clienti ed eventuali imprese di erogazione servizi. Inoltre, l'assicurazione deve coprire le responsabilità dell'impresa, anche a fronte dell'eventuale azione dolosa dei dipendenti, ossia tutti quei danni non provocati da negligenza ed imperizia, bensì volontariamente posti in essere, fine di danneggiare cose e persone.

Polizza RCO

invece, indica la polizza di Responsabilità Civile verso gli Operai. La polizza RCO copre i risarcimenti dei danni nei confronti degli operai, per gli infortuni connessi alla responsabilità civile dell'impresa e direttamente correlati all'esecuzione dell'opera. L'assicurazione copre e risarcisce gli importi risarcitori nell'ipotesi di regresso dell'INAIL, oppure le obbligazioni derivanti da maggiori indennizzi richiesti dalla vittima dell'infortunio.

Specifiche polizza C.A.R.

L'acronimo CAR indica la polizza "Contractors All Risks" che sta a significare copertura di "tutti i rischi dell'appaltatore". È anche definita salva impresa, in quanto copre tutti i danni subiti dall'opera nella fase di costruzione inclusi gli eventuali danni cagionati a terzi.
La polizza deve operare in tutto l'arco temporale che intercorre dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. Invece i soggetti beneficiari possono essere tutti gli attori che, a vario titolo, sono in relazione con l'esecuzione dell'opera, come: impresa appaltatrice, committente, subappaltatori, fornitori, erogatori di servizi e progettisti.

Specifiche Polizza Postuma Decennale

La polizza postuma decennale fonda le sue radici nell'articolo 1669 del codice civile. L'articolo determina la responsabilità dell'appaltatore per difetti della costruzione o danni derivanti da essa, per un periodo di dieci anni che decorrono dalla data di collaudo.
Il diritto al risarcimento deve essere sollecitato, dal committente o dagli aventi causa, entro un anno dal verificarsi degli eventi. La durata della polizza è decennale ed il premio assicurativo deve essere versato in un'unica soluzione. La stipula della polizza CAR è condizione "sine qua non" della polizza postuma decennale.