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Fondi per il rischio sanitario: trattamento incerto

Fondi per il rischio sanitario: trattamento incerto

2024-08-14 17:35

Il decreto attuativo 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024, integra la legge Gelli del 2017 (che trattava le regole della responsabilità professionale in ambito sanitario), disciplinando alcuni aspetti molto delicati con riferimento alle possibilità di non stipulare un’adeguata copertura assicurativa per colpa grave.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, nell’articolo 9 del decreto, introduce la possibilità per le strutture sanitarie (comprese piccole cliniche o studi odontoiatrici) di ricorrere a misure analoghe alle coperture assicurative, prevedendo i requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle suddette misure.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono che le strutture sanitarie che optano per l’assunzione diretta del rischio hanno l’obbligo di costituire un “fondo rischi” e un “fondo riserva” che coprano eventuali risarcimenti futuri relativi a sinistri.
La congruità degli accantonamenti ai fondi sarà oggetto di certificazione (articolo 13) a cura del revisore legale o del collegio sindacale, che dovrà rilasciare un giudizio di sufficienza, o attestare le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.

Per gli accantonamenti, restano dubbi circa il trattamento fiscale da applicare, mentre non vi è alcun dubbio sulla deducibilità del costo nel caso in cui la struttura sanitaria opti per la copertura assicurativa.