A risarcire è l'amministratore di condominio
2024-05-31 17:04 L’amministratore condominiale è tenuto a risarcire alla compagine i danni provocati dal suo comportamento inadempiente rispetto agli obblighi che derivano dal suo ruolo, compresi i comportamenti di tipo omissivo.Il principio di natura penale della responsabilità omissiva, in base al quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 cp), si applica infatti anche al rapporto di mandato che sussiste con l’amministratore e può essere traslato sul campo civilistico.
È questo, in sintesi, quanto stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 683 emanata lo scorso 22 marzo.
Una pronuncia che permette altresì di comprendere che quando i condòmini si trovano nella situazione di aver perso l’accesso a un bonus edilizio (ad esempio perché il costruttore ha abbandonato il cantiere), essi possono rivalersi anche sull’amministratore, se questi non ha fatto tutto il necessario per impedirlo.