La responsabilità degli appaltatori 100% responsabili
2023-12-11 15:02La responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell’opera non ammette limitazioni né esclusioni, salvo quelle dipendenti dall’accettazione senza riserve dell’opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, dovendo quest’ultimo sopportare l’onere integrale dell’eliminazione dei vizi. Nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato, l’appaltatore è tenuto a sopportare l’intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l’esatta esecuzione del contratto di appalto.
Con ordinanza n. 31974 del 17/11/2023 la seconda sezione civile della Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di L’Aquila affinché, in diversa composizione, decida la causa alla luce dei principi enunciati.
Lo studio deve risarcire la vendita di beni promessi
Responsabilità professionale: è tenuto al risarcimento del danno il notaio che stipula un contratto di vendita di un bene pur sapendo che lo stesso bene era già stato promesso ad un altro acquirente. Lo hanno chiarito i giudici della III sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 31936/2023, accogliendo il primo dei tre motivi di ricorso di una donna, mosso avverso la sentenza di secondo grado.
Fonti pubbliche